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DAL 24 MARZO 1860 IL DUCA DI SAVOIA È FRANCESE Trattato di cessione di Nizza e Savoia "In nome della Santissima e Indivisibile Trinità, ecc. "Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi, avendo esposto le considerazioni che in seguito dei cambiamenti sopravvenuti nei rapporti territoriali tra la Sardegna e la Francia gli facevano desiderare la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia, e Sua Maestà il Re di Sardegna essendosi mostrato disposto ad acconsentirvi, le Loro dette Maestà, hanno deciso di conchiudere un trattato a questo effetto, ed hanno nominato in qualità di Loro plenipotenziarî: "Sua Maestà il Re di Sardegna, Sua Eccellenza il sig. conte Camillo Benzo di Cavour, cavaliere del suo ordine supremo della Santissima Annunziata ecc. ecc. Presidente del Consiglio e suo Ministro degli affari esteri, notaro della Corona ecc. ecc., e Sua Eccellenza il sig. cavaliere Carlo Luigi Farini cavaliere dell’ordine supremo della Santissima Annunziata, ecc. ecc. suo Ministro segretario di Stato per gli affari interni. "E Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi il sig. barone Talleyrand-Périgord commendatore del suo ordine imperiale della Legion d’Onore, cavaliere ecc., suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Sardegna, e il sig. Vincenzo Benedetti, commendatore dell’ordine imperiale della Legion d’Onore, grande officiale dell’ordine reale dei SS. Maurizio e Lazzaro ecc., consigliere al suo Consiglio di Stato, suo Ministro plenipotenziario, e direttore degli affari politici nel dipartimento degli affari esteri. "I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nei seguenti articoli: "Art: 1°. Sua Maestà il Re di Sardegna acconsente alla riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia, e rinunziaper sé, e tutti i suoi discendenti e successori in favore di Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi ai suoi diritti e titoli sulli detti territorî. È convenuto tra le Loro Maestà che questa riunione sarà effettuata senza pressione alcuna della volontà dellepopolazioni, e che il governo del Re di Sardegna e dell’Imperatore dei Francesi si concerteranno, il più presto possibile, circa i migliori mezzi di apprezzare e costatare le manifestazioni di questa volontà. "Art: 2°. È egualmente inteso che Sua Maestà il Re di Sardegna non può trasferire le parti neutralizzate della Savoia che nelle condizioni colle quali egli stesso le possiede, e che spetterà a Sua Maestà l’Imperatore dei francesi d’intendersi su questo soggetto tanto con le Potenze rappresentate al Congresso di Vienna, quanto con la Confederazione Elvetica, e di dar loro le garanzie che risultano dalle stipulazioni ricordate nel presente articolo. "Art: 3°. Una commissione mista determinerà con spirito di equità le frontiere dei due Stati tenendo conto della configurazione delle montagne e della necessità della difesa. "Art: 4°. Una o più commissioni miste saranno incaricate di esaminare e di risolvere in un breve termine le diverse questioni incidenti, alle quali darà luogo la riunione, come la determinazione della parte contributiva della Savoia e del circondario di Nizza nel debito pubblico della Sardegna, e l’esecuzioni delle obbligazioni risultanti dai contratti passati col Governo sardo, il quale nulladimeno si riserva di determinare egli stesso i lavori intrapresi per la perforazione del tunnel delle Alpi (Monte Cenisio). "Art: 5°. Il Governo francese terrà conto ai funzionarî dell’ordine civile e ai militari appartenenti per nascita alla provincia di Savoia e circondario di Nizza, e che diverranno sudditi francesi, dei diritti che essi si sono acquistati per i servizî resi al Governo sardo; essi godranno in ispecie del beneficio risultante dell’inamovibilità per la magistratura e delle garanzie assicurate all’armata. "Art: 6°. I sudditi sardi originarî della Savoia e del circondario di Nizza, o domiciliati attualmente in queste Provincie, che vorranno conservare la nazionalità sarda, godranno, durante lo spazio di un anno, a partire dallo scambio delle ratificazioni, e mediante una dichiarazione preventiva fatta all’autorità competente, della facoltà di trasportare il loro domicilio in Italia e di fissarvisi, nel qual caso la qualità di cittadino sardo sarà loro mantenuta. Essi saranno liberi di conservare i loro immobili situati su territorî riuniti alla Francia. "Art: 7°. Per la Sardegna il presente trattato sarà esecutorio subito che la necessaria sanzione legislativa sarà data dal Parlamento. "Art: 8°. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni ne saranno scambiate a Torino nello spazio di dieci giorni, o più presto se si può. In fede di che i Plenipotenziarî rispettivi l’hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. Fatto in doppia copia a Torino il ventiquattresimo giorno del mese di marzo dell’anno di grazia milleottocentosessanta. Firmato: C. Cavour. Firmato: Talleyrand. |