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L'amministratore (Syndic)

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L'Amministratore

L’attività dell’amministratore di condominio è regolata da una legge del 2 gennaio 1970, comunemente chiamata Legge Hoguet.

Per esercitare, la suddetta legge impone di essere titolari di una tessera professionale “gestione immobiliare”, rilasciata dalla Prefettura del luogo di esercizio, per l’ottenimento della quale il professionista deve presentare ogni anno: 

bulletI documenti giustificativi dell'abilitazione professionale
bulletUn’attestazione di garanzia finanziaria idonea.
bulletUn’attestazione d’assicurazione contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile professionale
bulletUn estratto del casellario giudiziario attestante l’assenza d’incapacità o d’interdizione all’esercizio della professione.

La missione di un buon amministratore di condominio deve consistere nel rispetto della regolamentazione e della legislazione, di trovare un giusto equilibrio tra una gestione economica, la manutenzione dell’immobile e la preservazione del patrimonio dei proprietari.

 

L'Amministratore:

bulletS'impegna a rispondere alle vostre domande rapidamente
bulletVi informa sulle realizzazioni, i progetti e gli studi che riguardano il vostro immobile
bulletVi da consigli in modo imparziale.

 

Inoltre, presta molta attenzione al vostro immobile:

 

bulletCon visite regolari delle parti comuni
bulletCon un controllo dell’attività dei dipendenti dell’immobile e delle imprese intervenenti.
bulletCon una rinegoziazione periodica dei contratti di pulizia e manutenzione
bulletCon la ricerca del miglior rapporto qualità prezzo prima di ogni spesa

 

Tutto questo in modo trasparente:

bulletseguendo i ritardi di pagamento e iniziando le procedure di recupero
bulletsottoponendo al Consiglio di Condominio(Conseil Syndical) il controllo della contabilità
bulletmettendo a disposizione dei condomini tutta la documentazione contabile.
bulletPreparando l’assemblea generale con il Consiglio di Condominio
bulletDiffondendo a tutti condomini, nella convocazione, le offerte delle imprese
bulletPresentando il comparativo delle spese col budget preventivo
bulletDando conto dell'attività svolta attraverso il rapporto di gestione
bulletFatturando degli onorari forfetari sulla base di un contratto chiaro diffuso a tutti i condomini.

 

Amministratore di Condominio

 

L’amministratore è il mandatario del sindacato dei condomini. Assicura l’esecuzione delle sue decisioni prese in assemblea generale ed amministra l’immobile a nome del sindacato

 

            Sindacato e consiglio di condominio

 

Non bisogna confondere questi tre temi

 

*il sindacato di condominio è la riunione dell’insieme dei condomini. La costituzione in sindacato ha luogo automaticamente senza formalità particolari;

*l’amministratore è il rappresentante del sindacato; assicura l’esecuzione delle sue decisioni prese in assemblea generale ed amministra l’immobile quotidianamente a nome del sindacato;

*il consiglio di condominio (conseil syndical) assiste l’amministratore nel suo lavoro e controlla la sua gestione. I suoi membri sono eletti, durante l’assemblea generale, tra i condomini, i loro congiunti o i loro rappresentanti legali, per una durata di 3 anni. Il consiglio deve eleggere un presidente incaricato di assicurare la liaison permanente con l’amministratore.

 

 

Quali sono le funzioni dell’amministratore?

 

Egli deve:

bulletfar rispettare il regolamento di condominio;
bullettenere aggiornato l’elenco dei condomini;
bulletapplicare le decisioni dell’assemblea generale;
bulletfarsi carico della gestione corrente (manutenzioni, gestione del personale, approvvigionamenti…);
bulletintervenire per tutti i lavori urgenti;
bulletriscuotere le rate condominiali dai condomini;
bulletfarsi carico della redazione del budget preventivo e della contabilità ordinaria (può richiedere degli anticipi); deve inoltre far votare dall’assemblea generale della sua prima designazione ed almeno ogni 3 anni, la decisione di costituire dei fondi speciali destinati a far fronte a dei lavori di manutenzione delle parti comuni che si rivelano essere necessari nei 3 anni a venire;
bulletdare consulenze ai condomini (in particolare, avvisarli delle conseguenze di decisioni prese in assemblea generale);
bulletoccuparsi dell’assemblea generale (convocazione, verbale…).

 

 

Chi lo designa?

 

bulletA volte, il regolamento di condominio;
bulletL’assemblea generale (a maggioranza dei voti di tutti i proprietari, presenti o assenti);
bulletIl Consiglio di condominio nei sindacati cooperativi;
bulletIl presidente del tribunale di “grande instance”, a domanda di uno o più condomini.

 

Chi può fare l’amministratore?

 

L’amministratore deve essere scelto tra le persone titolari della tessera professionale di gestione immobiliare (legge del 2/1/1970).

Questi professionisti offrono in genere tutte le garanzie dal punto di vista della competenza e dal punto di vista finanziario. Un’assicurazione copre, inoltre, la loro responsabilità civile.

 

Si può tuttavia scegliere un amministratore non professionista unicamente tra i condomini o i loro congiunti. Si eviterà in questo modo di pagare degli onorari (l’amministratore non professionista non deve essere remunerato) ed essendo il condomino direttamente interessato dalla gestione dell’immobile, accorderà senza dubbio maggiore importanza ai piccoli problemi quotidiani, che cercherà di risolvere col minimo della spesa.

 

Tuttavia bisogna sapere che questa attività richiede una grande disponibilità e solide conoscenze di diritto e contabilità. L’amministratore non professionista non offre garanzie finanziarie, avrà grandi difficoltà a stipulare un’assicurazione che copra la sua responsabilità e sarà personalmente responsabile della sua gestione. All’atto pratico, questa soluzione è concepibile unicamente nei casi di immobili di importanza ridotta (4 o 5 condomini).

 

A quanto ammontano gli onorari di un  amministratore?

 

Non sono più regolamentati e sono quindi contrattati liberamente.

   

Qual’è la durata del suo mandato?

 

3 anni al massimo, rinnovabili.

 

Che fare se non si è soddisfatti dell’amministratore?

 

bulletNon rinnovare il suo mandato quando giunge a scadenza;
bulletRevocarlo, in corso di mandato,  se può essere provato un errore (irregolarità nei conti, amministrazione in contraddizione con le decisioni dell’assemblea generale…). E’ necessario il voto della maggioranza dei condomini.

 

Attenzione! La ragione deve essere seria, altrimenti può richiedere un risarcimento danni per interruzione abusiva del suo mandato.

 

bulletLegge del 10 luglio 1965, legge SRU del 13 dicembre 2000, legge del 2 gennaio 1970, Decreto del 17 marzo 1967.

 

 

 

 

 

Parti comuni o private del condominio

 

Indichiamo di seguito la ripartizione abituale tra le parti comuni o le parti privative; il regolamento di condominio può prevedere una ripartizione diversa e, in questo caso, è esso a prevalere.

 

Parti privative

 

Si tratta degli elementi di cui ciascuno, nell’immobile, ha la proprietà esclusiva. Tuttavia, dal momento che alcuni di questi elementi formano un tutt’uno, questi possono essere soppressi o modificati (nella misura in cui venga implicato l’aspetto esterno o il buono stato dell’immobile)  solo con l’autorizzazione dell’assemblea generale dei condomini:

 

bulletLa porta d’ingresso: manutenzione a carico del condomino. Il suo aspetto non può essere modificato senza l’accordo dell’assemblea generale. Il campanello, se non è stato installato al momento della costruzione, può essere lasciato al gusto di ognuno.
bulletL’ingresso, il salone, il soggiorno, le camere: i soffitti (intonaci, pitture); le pareti divisorie delle camere (ad eccezione dei muri portanti); i rivestimenti decorativi (tappezzerie, tessuti, pitture);  i telai delle finestre, i vetri, lo squillo del campanello; le porte di comunicazione (falegnameria  e serrature); le imposte, le persiane, le tende avvolgibili, tende veneziane (ma attenzione a modificarle o ad istallarle senza l’accordo dell’amministratore o dell’assemblea; i parquets o i rivestimenti del pavimento; i camini  (ma non le condutture)
bulletLa cucina: il soffitto; i muri separatori; le piastrelle (del pavimento e murali); le canalizzazioni dell’acqua a partire dalla colonna montante o sino al tubo di scarico; tutta la rubinetteria, i sifoni, la cappa fumaria, i lavandini.
bulletLa lavanderia, il bagno, il gabinetto: il soffitto, i muri divisori, le piastrelle, la vasca da bagno con la sua rubinetteria ed i tubi; il lavandino con la sua rubinetteria ed i tubi; il bidet con la sua rubinetteria ed i tubi; lo scaldabagno (se il caso).
bulletI WC, la tazza; il sifone; lo sciacquone a partire dalla colonna montante, le tubature e le canalizzazioni sino allo scarico.
bullet 

 

Parti comuni

 

Sono comuni le parti degli edifici e dei terreni destinati all’uso di tutti i condomini o di una parte di essi:

 

bulletil suolo: i cortili, i parchi e i giardini, le vie di accesso, i rustici degli edifici,
bulletI condotti e le teste dei camini,
bulletI locali dei servizi comuni,
bulletI passaggi ed i corridoi,
bulletGli elementi d’attrezzatura comune, comprese le parti di canalizzazione che le riguardano e che attraversano dei locali privati:
bulletL’ascensore,
bulletIl riscaldamento centrale: la caldaia e gli impianti sono di proprietà comune del sindacato e, per evitare gravi perturbazioni per l’insieme dell’impianto, è vietato modificare, sostituire o sopprimere gli elementi del riscaldamento che si trovano negli appartamenti. Per i lavori autorizzati dall’assemblea generale, si farà ricorso all’impresa che è abitualmente incaricata della manutenzione dell’impianto.
bulletGli scarichi per le immondizie: i condotti sono parti comuni cosi come gli sportelli se sono collettivi, se invece sono sistemati in ogni appartamento ad uso individuale, gli sportelli sono degli elementi privati;
bulletL’antenna collettiva: per effettuare un collegamento con un apparecchio rivolgersi esclusivamente a chi ha installato l’antenna collettiva.